Anche il TAR Sicilia, dopo le pronunce di altri Tribunali Amministrativi Regionali, ritiene possibile l'assegnazione di un numero di ore di docenza specializzata per il sostegno superiore al numero di ore di cattedra (24 ore scuole elementali; 18 ore scuole medie e superiori).

Effettivamente, secondo il principio delle "effettive esigenze ritenute", laddove nella documentazione scolastica dovesse essere indicato "per il maggior numero di ore possibili" oppure "per tutto l'orario scolastico", si ritiene possibile l'assegnazione così ampia di docenza di sostegno.

D'altra parte, da tempo, si afferma che nessuna norma di legge preveda espressamente che la docenza specializzata per il sostegno sia da limitarsi ad un massimo di 18 ore o di 24 ore, sulla base del grado di scuola frequentata dall'alunno con disabililtà.

Inoltre, finalmente, si conferma possibile anche l'orientamento giurisprudenziale volto al riconoscimento del risarcimento del danno a beneficio dell'alunno che sia stato vittima dell'assenza o dell'insufficiente assegnazione di docenza di sostegno.

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