Il caso concreto
La sentenza del TAR Salerno n. 433/2026 (consultabile in fondo in allegato) affronta una controversia ormai ricorrente nella giurisprudenza amministrativa italiana: la pretesa di un minore affetto da disturbo dello spettro autistico (DSA) di livello 2 a ricevere un trattamento riabilitativo con metodologia ABA (Applied Behaviour Analysis) in misura adeguata alle proprie esigenze cliniche.
Il minore, riconosciuto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 (terminologia questa ormai superata dalla Riforma della Disabilità e che andrebbe sostituita da persona con disabilità con necessità di sostegni intensive), era stato preso in carico dall'ASL Salerno dal novembre 2019 con un trattamento di 40 ore mensili di terapia ABA (34 ore effettive più parent training). Al compimento del quattordicesimo anno di età, l'ASL ha drasticamente ridotto il trattamento a sole 20 ore mensili (5 ore settimanali), senza supervisione né parent training, applicando rigidamente i parametri previsti dalla propria delibera aziendale per fasce d'età.
I genitori hanno impugnato tale riduzione, chiedendo l'erogazione di almeno 15 ore settimanali di trattamento ABA, come indicato dalla documentazione clinica specialistica.
Il quadro normativo di riferimento
Il Tribunale richiama innanzitutto il complesso quadro normativo in materia di assistenza sanitaria e socio-sanitaria per persone affette da disturbi dello spettro autistico, che si articola su più livelli:
1. La legge n. 134/2015 che ha istituito il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico e ha previsto l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e delle linee guida per il trattamento di tali disturbi.
2. Il DPCM 12 gennaio 2017 che ha definito i nuovi LEA, prevedendo all'art. 60 che "il Servizio Sanitario Nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico le prestazioni della diagnosi precoce, della cura del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche". Gli articoli 25, 26, 27 e 32 del medesimo decreto ricomprendono espressamente tra i LEA l'assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo.
3. Le Linee Guida dell'Istituto Superiore di Sanità raccomandano l'utilizzo degli interventi comprensivi comportamentali individuali basati sui principi dell'ABA in bambini e adolescenti con disturbo dello spettro autistico, riconoscendo che "gli studi sostengono una sua efficacia nel migliorare le abilità intellettive (QI), il linguaggio e i comportamenti adattativi".
Il principio giurisprudenziale consolidato
Il TAR Salerno richiama la fondamentale pronuncia del Consiglio di Stato, sez. III, n. 8708/2023, che ha chiarito in modo inequivocabile che il trattamento ABA rientra certamente tra i livelli essenziali di assistenza a norma dell'art. 60 del DPCM 12 gennaio 2017 e delle Linee di indirizzo dell'Istituto Superiore di Sanità.
Come osservato dal Consiglio di Stato, "non risulta ragionevole opporsi alla necessità - per vero irrinunciabile - di assicurare l'effettivo trattamento ABA nella misura sufficiente prevista dalle Linee di indirizzo dell'Istituto superiore di sanità, dovendosi ritenere che tali prestazioni, anche attraverso l'erogazione indiretta e, dunque, strumentale, debbano concorrere a realizzare quella 'prestazione di risultato' rappresentata dal riconoscimento del trattamento ABA nei LEA".
L'obbligo di motivazione specifica e individualizzata
Il TAR evidenzia che l'ASL avrebbe dovuto
necessariamente tenere conto:
- della specifica situazione del minore
- delle ore di trattamento in precedenza praticate
- degli obiettivi raggiunti per mezzo di tale intensità del trattamento
- di quelli ancora da raggiungere
- della concreta opportunità di mantenere ferme/ridurre/aumentare le ore di trattamento in essere
Non è sufficiente fare mera applicazione di un automatismo relativo alle ore massime per fasce d'età: occorre una valutazione individualizzata, caso-specifica, basata su visite specialistiche, somministrazione di test valutativi e analisi dei resoconti di supervisione.
La decisione del Tribunale Amministrativo
Il TAR Salerno ha accolto il ricorso e:
· Annullato il PRI impugnato per difetto di motivazione e inadeguatezza del trattamento prescritto
· Ordinato all'ASL di garantire al minore l'erogazione del trattamento riabilitativo sanitario con metodologia ABA nella misura di:
· 10 ore settimanali (6 ore domiciliari + 3 ore scolastiche + 1 ora parent training)
· 2 ore mensili di supervisione BCBA
· Fissato la durata del trattamento in un anno dalla comunicazione/notificazione della sentenza, salvo che dopo il primo semestre l'ASL non addivenga a determinazioni differenti (in aumento o in diminuzione), anche su richiesta degli interessati, sulla base di specifica e concreta istruttoria
· Precisato che al termine dell'anno l'ASL dovrà rivalutare la situazione del minore mediante:
· visita specialistica con somministrazione di appositi test valutativi
· analisi dei resoconti di supervisione
· motivazione specifica e congrua sulle ragioni di eventuale modifica del numero di ore
· Condannato l'ASL al pagamento delle spese di lite (€ 1.500,00) e degli oneri di CTU (€ 1.000,00)
I principi giurisprudenziali consolidati
La sentenza si inserisce in un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, richiamato anche da numerose altre pronunce recenti (TAR Salerno nn. 403/2024, 627/2024, 1377/2025, 1633/2025, 1802/2024), secondo cui:
· Il trattamento ABA rientra nei LEA e deve essere garantito dal SSN in forma diretta o indiretta
· L'intensità del trattamento deve essere personalizzata sulla base delle specifiche esigenze del singolo paziente, accertate mediante valutazione specialistica
· Sono illegittimi gli automatismi che fissano rigidamente limiti orari massimi in base alla sola fascia d'età, senza considerare le esigenze individuali
· L'ASL deve motivare specificamente ogni determinazione relativa al numero di ore di trattamento, tenendo conto della situazione clinica, degli obiettivi raggiunti e di quelli ancora da raggiungere
· La rivalutazione periodica deve basarsi su visite specialistiche, test valutativi e analisi dei resoconti di supervisione, non su meri automatismi amministrativi
Conclusioni
La sentenza del TAR Salerno n. 433/2026 rappresenta un'ulteriore conferma dell'orientamento giurisprudenziale consolidato che riconosce il diritto costituzionalmente garantito dei minori con disturbo dello spettro autistico a ricevere un trattamento riabilitativo adeguato, basato sulle più avanzate evidenze scientifiche e personalizzato sulle specifiche esigenze individuali.
Il principio fondamentale che emerge è che il diritto alla salute non può essere compresso da automatismi amministrativi che prescindono dalla valutazione clinica caso-specifica.
La tutela giurisdizionale si estende non solo all'accertamento del diritto, ma anche alla condanna dell'amministrazione sanitaria all'erogazione del trattamento nella misura necessaria.
Appare opportune rappresentare come questa vicenda non sembra che sia stata sostenuta da una procedura quale quella della stesura del Progetto di vita per la persona con disabilità, già prevista dall’art. 14 l. 328/00 ed oggi compiutamente disciplinata dal decreto legislative N° 62/24. Se infatti la persona con disabilità (rectius: i genitori) avessero richiesto e beneficiato della stesura del Progetto di vita, questo avrebbe prescritto i sostegni formali ed informali necessari e tra essi avrebbe potuto prevedere anche lo strumento della c.d. “conformazione” di cui all’art. 26 comma 6 dec. leg. 62/24 il quale prescrive quanto segue: “Le misure, le prestazioni e i servizi contenuti nel progetto di vita sono determinati per garantire l'inclusione della persona e, a tal fine, possono essere conformati sulla base delle esigenze emerse dalla valutazione multidimensionale e possono assumere contenuto personalizzato rispetto all'offerta disponibile.
Anche questo caso conferma come sia ormai del tutto superato un approccio paternalistico, assistenzialistico e custodialistico della "disabilità" secondo servizi sostanzialmente standardizzati e generalizzati a beneficio, invece, di interventi personalizzati nel rispetto della singola persona, dei suoi diritti umani, del profilo di funzionamento della stessa e di evidenze scientifiche e di modalità che, fondandosi sulle capacità ed obiettivi raggiungibili dalla stessa, tutelino il diritto alla salute quale prima forma di espressione del diritto alla cittadianza ed alla qualità della vita. Ciò, può e deve compiersi anche all'interno degli intereventi, servizi e prestazioni tradizionalmente offerte (c.d. sostegni formali) anche per il tramite dell'istituto della "conformizzazione" di cui all'art. 26 comma 6 dec. leg. 62/24.
Allegato
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