Il TAR di Cagliari torna ad occuparsi del diritto del disabile all’istruzione, da un lato, ribadendo che il provvedimento amministrativo che riduce ai minori, portatori di handicap in situazione di gravità, il numero delle ore di sostegno, disattendendo la richiesta della scuola formulata nel Progetto Educativo Personalizzato, risulta illegittimo, dall’altro, rilevando che, venendo vulnerato il diritto del disabile all’educazione costituzionalmente garantito e protetto dell’art. 38 comma 3 Cost., anche nel caso di sola temporanea diminuzione delle ore di sostegno risulta ammissibile, a favore del medesimo, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, qualificabile come danno esistenziale, da liquidarsi considerando gli effetti provocati dalla seppur temporanea situazione sulla personalità del minore.

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Tratto da Altalex

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