Con un quesito sono stati richiest al Ministero chiarimenti circa le modalità di calcolo della percentuale di cui al comma 5 del medesimo articolo 2, secondo cui “l’impresa sociale impiega alle sue dipendenze un numero di persone” appartenenti alle citate categorie “non inferiore al trenta per cento dei lavoratori”, tenendo presente che “ai fini del computo di questa percentuale minima, i lavoratori di cui alla lettera a) non possono contare per più di un terzo e per più di ventiquattro mesi dall’assunzione”.

In particolare, si è chiesto di conoscere:
1) Se il computo della percentuale dei lavoratori svantaggiati debba effettuarsi “per teste” o non con riferimento al “monte ore” lavorate;

2) Se il calcolo della percentuale derivi dal rapporto tra lavoratori svantaggiati e lavoratori non svantaggiati oppure da quello tra lavoratori svantaggiati e totale dei lavoratori (dato dalla somma tra lavoratori svantaggiati e lavoratori non svantaggiati).

Segue in allegato la nota Ministeriale

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