Il tema è complesso, ma assai rilevante nella pratica quotidiana.

Per un verso, vi è un orientamento, condivisibile, secondo il quale le scuole non sono un "parcheggio" per le persone con disabilità, né uno strumento "sostitutivo" di talune inefficenze nei servizi sociale o sanitari e di assistenza. Per altro verso, è pur vero che la normativa vigente consente "fino ad una terza ripetenza per classe" all'alunno con disabilità, di tal chè è facilmente raggiungibile e superabile la "soglia" del 18 anni di età continuando a dover frequentare l'istituto scolastico per poter raggiungere il titolo di studi.

L'ordinanza accoglie, seppur in via cautelare, accoglie la domanda e per l'effetto ammette con riserva l’interessato ultradiciottenne alla classe successiva.

Sarà interessante leggere le argomentazioni della sentenza di merito. In realtà, una norma nel diritto vigente che espressamente "vieti" la frequenza scolastica all'alunno con disabilità (o senza) ultra-diciottenne non sembra esistere.

Allegato

  Nome file Dimensione
ORDINANZA TAR LAZIO DEL 17 luglio N. 02609_2012 (53,5 KB) 53,5 KB