ABSTRACT — Con sentenza n. 3252 del 27 gennaio 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, ha confermato la condanna per peculato (art. 314 c.p.) di un’amministratrice di sostegno che aveva sistematicamente trasferito i ratei pensionistici della madre assistita sul conto corrente del proprio coniuge, interrompendo nel contempo il pagamento delle rette alla casa di riposo. La pronuncia ribadisce che il trasferimento di liquidità dal patrimonio del beneficiario a un conto nella disponibilità esclusiva di un terzo integra una tipica interversio possessionis, sufficiente a configurare l’elemento oggettivo del reato a prescindere da finalità ulteriori. Viene altresì esclusa la qualificabilità del fatto come peculato d’uso con riferimento al denaro, bene fungibile per definizione. La sentenza offre uno spaccato fondamentale sui limiti dei poteri gestori dell’amministratore di sostegno e sulle conseguenze penali dell’abuso di tale munus publicum
Allegati
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| L’amministratore di sostegno fra tutela e peculato (242 KB) | 242 KB | |
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| Cassazione penale sez. VI, 5:11:2025, n. 3252 (85,1 KB) | 85,1 KB |
