La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’articolo 8 della legge pugliese n. 4/2010 che preclude la possibilità alle Asl di concludere accordi con enti extraregionali per prestazioni di riabilitazione a domicilio.

Il richiamo agli “altri ambiti territoriali regionali” è infatti, secondo la Consulta, una limitazione “irragionevole, inutilmente restrittiva della libertà di cura garantita dall’articolo 32 della Costituzione e persino discriminatoria”. Favorendo, di fatto, le strutture private territoriali regionali, senza evidenti vantaggi né per i cittadini né per la Regione, come spiega la Consulta nel corso del pronunciamento.

Nella sentenza 236/2012, la Corte Costituzionale rileva come la normativa previgente in materia (art. 19 della legge regionale n. 26 del 2006, modificato dall’art. 19 legge regionale n. 25 del 2007) “consentiva esplicitamente ai direttori generali delle Asl di stipulare «contratti con i presidi accreditati per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione in forma domiciliare, insistenti nel proprio territorio e/o in altri ambiti territoriali, rivolte alla presa in carico dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali», al fine di realizzare il diritto alla libera scelta da parte dell’utente, di facilitare l’accesso alle cure e ridurre i tempi di attesa”.

La nuova normativa, invece, pur seguitando a permettere alle Asl di stipulare accordi contrattuali con i presidi privati per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione domiciliare (art. 8, comma 3 della legge n. 4/2010), tuttavia delimita la possibilità di stipulare detti accordi contrattuali con le sole strutture ubicate nel territorio regionale.

“Il richiamo ad «altri ambiti territoriali regionali» – una novità rispetto alle precedenti disposizioni, che, fino ad ora, si riferivano invece ad «altri ambiti territoriali», senza ulteriori specificazioni – circoscrive la possibilità di concludere accordi contrattuali con i soli operatori situati nel territorio regionale.

Questa delimitazione su base territoriale, specifico oggetto di censura del Giudizio della Corte delle Leggi, è costituzionalmente illegittima.

Allegato

  Nome file Dimensione
pronuncia_236_2012 (77,9 KB) 77,9 KB