Una sentenza attesa dagli addetti ai lavori e plausibile alla luce dell'evoluzione sociale e giuridica sul tema.
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 33, comma 3, della legge 104/1992 nella parte in cui non include il convivente – nei sensi di cui in motivazione – tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.

Il tema, certamente rilevante e complesso, induce a delle riflessioni con riguardo a coloro i quali, senza alcun rapporto di coniugio, di parentela o di affinità, pur essendo tutori o amministratori di sostegno, non si ritrovano, allo stato, tra i potenziali beneficiari delle previsioni di cui all'art. 33 della Legge 104/92.

Di certo, in carenza di un intervento legislativo, un primo passo avanti verso l'ampliamento dei beneficiari delle misure di cui alla l. 104/92 - allo stato irragionevolmente esclusi e che oggettivamente e concretamente si occupano delle persone disabili - è stato compiuto.

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Sentenza Corte Costituzionale N° 213 del 2016 (195 KB) 195 KB