La pronuncia consolida un orientamento di estrema utilità per gli enti pubblici e per gli operatori del Terzo settore. In sintesi, dalla sentenza si ricavano i seguenti principi operativi:
• autonomia del modello: la coprogettazione ex art. 55 CTS è alternativa al modello sinallagmatico dell’appalto; il rapporto si caratterizza per natura solidaristica e sussidiarietà orizzontale;
• rimborso e non corrispettivo: le erogazioni hanno natura compensativa e configurano contributi ex art. 12 l. n. 241/1990; il costo del lavoro è ammissibile a rimborso, ma non comprimibile sotto i livelli contrattuali collettivi (art. 16 CTS);
• integrazione tra coprogrammazione e coprogettazione: l’art. 55 non impone una separazione formale; piani strategici partecipati possono assolvere alla funzione di coprogrammazione;
• selettività necessaria: l’applicazione dei principi di imparzialità e parità di trattamento (art. 55, comma 4, CTS) impone una valutazione comparativa, anche in assenza di una procedura competitiva in senso tecnico;
• regime transitorio RUNTS: fino alla scadenza del termine del 31 marzo 2026 (e nelle more dell’iscrizione definitiva), le ONLUS iscritte ai registri di settore conservano la qualità di ente del Terzo settore ai fini della partecipazione alle procedure di coprogettazione.
L’insieme di queste indicazioni conferma la coprogettazione quale strumento di costruzione delle politiche pubbliche, dotato di autonomia funzionale e tipologica rispetto alle procedure dell’evidenza pubblica, ma comunque presidiato dai principi generali dell’azione amministrativa.
Buona lettura dell'articolo in allegato.
Allegato
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| Coprogettazione ex art. 55 d.lgs. n. 117/2017 e amministrazione condivisa: il Consiglio di Stato conferma il modello (258 KB) | 258 KB |
