Il Contratto Collettivo Nazionale Comparto Scuola in allegato, letto in combinato disposto con la Nota MIUR N° 3390 del 2001 conferma che la competenza all'assistenza igienico personale è dei collaboratori scolastici in servizio presso le Istituzioni Scolastiche.

Con riguardo alla Regione Sicilia, vi è la peculiarità che in via "aggiuntiva" e "sussidiaria" - così come previsto dalla leggi regionali e, in particolar modo, specificato dalla Circolare N° 3 del 2005 dell'Assessorato Regionale agli enti locali - nelle more della formazione del personale scolastico a ciò deputato, ed a tutela del sovraordinato diritto all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, potranno erogare il suddetto servizio gli enti locali.

In regione Sicilia, pertanto, la doppia competenza (seppur in via sussidiaria ed aggiuntiva) dovrebbe determinare una maggiore tutela dell'alunno ed una minore casistica di lesione del diritto all'assistenza igienico-personale.

Sebbene sia questa la ratio normativa, non sempre, in pratica, l'obiettivo viene raggiunto, non mancando situazioni di disservizi e lesione dei diritti (anche abbastanza materiali ed intimi) degli alunni con disabilità.

Infine, appare anche ormai stravagante che, in oltre 10 anni di vigenza della Nota MIUR N° 3390 del 2001 non siano stati formati i collaboratori scolastici in servizio presso le singole scuole, determinando, così, una duplicazione di spesa (a carico degli enti locali) che, anche visto il momento storico, appare irragionevole.

Di tutto questo ne fa menzione, il Consiglio nazionale dell'Economia e Lavoro, nel suo contributo "Osservazioni e Proposte in tema di integrazione scolastica degli alunni con disabilità" a cui si fa rinvio.

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