..... L'istituto dell'amministrazione di sostegno non postula, infatti, indefettibilmente l'esistenza di una menomazione psichica, essendo allo scopo sufficiente anche una mera infermità fisica (a mero titolo di esempio, quella della persona anziana inabilitata alla deambulazione e perciò incapace di riscuotere di persona i ratei pensionistici), come chiaramente si evince dall'art. 404 cod. civ..

Invocare l'intervenuta sua applicazione non implica, perciò, automaticamente che la persona che vi è stata sottoposta sia affetta da una menomazione psichica; nel caso di specie, inoltre, le condotte in addebito appaiono connotate da un tale ed elevato tasso di callidità, che contrasta in maniera obiettiva con la tesi sostenuta dal ricorrente di essere portare di un deficit psichico. .......

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Cass. Penale 21 Luglio 2015 N° 36942 (59,2 KB) 59,2 KB