1. Premessa: una decisione destinata a fare scuola

Con la sentenza n. 136 del 3 marzo 2026 (deliberata in camera di consiglio il 20 novembre 2025), il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha tracciato un perimetro netto tra l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e la successiva fase di contrattualizzazione con il Servizio Sanitario Regionale. La pronuncia — che ha accolto due appelli riuniti — stabilisce un principio di portata generale: la procedura a evidenza pubblica per la selezione dell'operatore economico è legittima soltanto nella fase di stipula degli accordi contrattuali (art. 8-quinquies D.Lgs. n. 502/1992), non a monte, per la scelta delle strutture da accreditare (art. 8-quater).

L'importanza della decisione va ben oltre il caso concreto: un Centro Diurno per pazienti affetti da disturbo autistico a Mazara del Vallo, per il quale l’ente interessato aveva già ottenuto sia il parere di compatibilità ex art. 8-ter, comma 1, D.Lgs. n. 502/1992, sia l'autorizzazione sanitaria, vedendosi tuttavia negare l'accreditamento per l'imposizione di una gara non prevista dalla legge. Il CGA ha annullato con effetto erga omnes.

il Decreto Assessoriale n. 1151 dell'11 giugno 2019 nella parte in cui subordinava l'accreditamento all'espletamento di una procedura aperta, disponendone altresì la ripubblicazione entro trenta giorni. Una sentenza che ridisegna il quadro giuridico di riferimento per tutte le strutture sanitarie private che aspirano a operare per conto del Servizio Sanitario Nazionale.

Buona lettura in allegato.

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Accreditamento Sanitario e procedure a evidenza pubblica - Nota a CGA 136/26 (228 KB) 228 KB
CGA Sicilia sentenza 00136_2026 (459 KB) 459 KB