Il quesito posto al Giudice Amministrativo era:

è legittimo (o no) il decreto dell'assessorato regionale sanità 24 Maggio 2010 (GURS 25/6/2010 N° 29) "Indirizzi per la riorganizzazione ed il potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili" limitatamente alla parte in cui nel documento allegato, al punto 10 "Aspetti tariffari", in violazione delle norme di legge richiamate in ricorso, determina la quota fissa ed unica del 50% del costo ad esclusivo carico dell'utente, oltre che determinata indipendentemente dalla situazione economica e dalla capacità contributiva del singolo cittadino utente e senza nulla prevedersi con riguardo alla percentuale dovuta dall'ente

In allegato le importanti sentenze che, riconoscono l'illegittimità del decreto assessoriale nelle parti impugnate.

Le sentenze offrono molti spunti di riflessione e di approfondimento.

Tra questi, è assai interessante, infatti, il passo in cui il TAR sostiene che ".... va rimarcato che assorbente rispetto ad ogni altra questione è il dedotto (e già rilevato) profilo di illegittimità relativo alla pretesa dell'Assessorato regionale della Sanità di disciplinare non la propria quota, ma la quota di compartecipazione comunale (in danno degli utenti): sicchè al di là del contenuto del potere esercitato (comunque illegittimo, nei punti e per le ragioni indicate) è il fatto stesso che il suo esercizio al di fuori dei limiti soggettivi posti dal violato d.p.c.m. 14 febbraio 2001 a viziare irrimediabilmente i provvedimenti impugnati".

A ciò si aggiunga che le sentenze risultano essere tra le prime, per la Regione Sicilia, a fare espresso riferimento (anche in quanto richiamato da parte ricorrente) alla Convenzione ONU sui diritti delle eprsone con disabilità.

Il tema, oltre che attuale, risulta anche di profondo interesse, in considerazione del fatto che su diversi territori regionali si registrano svariate determinazioni ed interpretazioni delle percentuali dovute dai diversi rami dell'amministrazione (sanità-sociale), spesso a discapito della quota effettivamente dovuta a titolo di compartecipazione da parte dell'utente (oltre che della sua modalità di computo sulla base della capacità contributiva dello stesso).

Allegati

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Seconda Sentenza Tar Palermo 2012 - Quota compartecipazione RSA Sicilia (2,74 MB) 2,74 MB
Sentenza Tar Palermo 2012 - Quota compartecipazione RSA Sicilia (3,56 MB) 3,56 MB