Il Tar Sicilia, con l'ordinanza in allegato, si è prenunciato in materia di riforma del terzo settore chiariendo che, ai sensi dell'art. 101 CTS, "fino all’operatività effettiva del neo istituito Registro Unico Nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus" e quindi chiarendo che "il comma 3 dello stesso articolo 101 del D.Lgs. n. 117/2017 stabilisce come “Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore”.

Una pronuncia importante che conferma come la riforma del terzo settore sia ancora in itienere, non debitamente compiuta e come, ancor di più in questa fase, debbano continuarsi ad applicare le norme specifiche del settore.

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