Il TAR Catania ribadisce che il progetto individuale di Vita è un diritto soggettivo della persona e che deve essere predisposto dagli organismi competenti.

Ove ciò non dovesse essere posto in essere, in ossequio ad una precedente statuizione di riconoscimento del suddetto diritto, il Giudice Amministrativo ne dispone la segnalazione alla Procura della Repubblica (ai sensi dell'art. 328 C.P. "omissioni d'atti d'ufficio") con conseguenze economiche anche con riguardo agli oneri derivanti dalla eventuale nomina del Commissario Ad Acta in sostituzione del soggetto inadempiente.

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