LEGGE REGIONALE N. 68 DEL 18-04-1981

REGIONE SICILIA

Istituzione, organizzazione e gestione dei servizi per i

soggetti portatori di handicap.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA

N. 20

del 24 aprile 1981

Regione Siciliana

L'Assemblea Regionale ha approvato

Il Presidente regionale promulga

la seguente legge:

Titolo I

I SERVIZI PER I SOGGETTI PORTATORI

DI HANDICAP

ARTICOLO 1

Finalità della legge

Allo scopo di prevenire e rimuovere le situazioni di disabilità che impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l' effettiva partecipazione del cittadino alla vita della collettività , la Regione siciliana promuove lo sviluppo e la qualificazione dei servizi e prestazioni rivolti a prevenire condizioni che determinano disabilità fisica, psichica e sensoriale, disciplina e coordina la programmazione, l' organizzazione ed il funzionamento dei servizi per gli interventi socio - terapeutico - riabilitativi e di integrazione scolastica, sociale e lavorativa dei soggetti portatori di handicap.

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