Ai sensi dell’art. 9 L. 1/12/1970 n. 898 il sopravvenire di “giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio” può giustificare “la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6”.

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La modifica delle condizioni di divorzio ai tempi della Crisi (192 KB) 192 KB