Con il dettato dell’art. 46 del Decreto Legge N° 248/2007, il legislatore ha fornito risposta ad una esigenza da diverso tempo avvertita e manifestata dalle persone con disabilità (e loro familiari) e, nel contempo, ha sostanzialmente rivoluzionato il sistema precedentemente vigente con riguardo al diritto del soggetto inabile alla pensione di reversibilità di familiari superstiti anche se si svolge un’attività lavorativa.
La norma afferma:


“All'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. L'attività svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, secondo la definizione di cui al comma 1 con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o presso datori di lavoro che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, non preclude il conseguimento delle prestazioni di cui al citato articolo 22, comma 1, della legge 21 luglio 1965, n. 903”.

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Diritto alla pensione di reversibilità e diritto al lavoro della persona inabile (671 KB) 671 KB