L’istituto dell’amministrazione di sostegno – disciplinato dagli artt. 404 e seguenti del Cod. Civ. – registra un ulteriore intervento della Suprema Corte di Cassazione. Si ricorda che l’Amministrazione di Sostegno è una “Misura di Protezione delle persone prive in tutto od in parte di Autonomia” – introdotta dalla legge 9 Gennaio 2004 N° 6 – che si affianca ai (vetusti) istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione (con il non velato intento futuro di sostituirli totalmente). Ai sensi dell’art. 404 c.c. “la persona che per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno…”. Le potenzialità e il bacino di “utenza” dell’istituto sono estremamente vaste. Circa le potenzialità, l’amministrazione di sostegno si può occupare di tutto quello che riguarda la “cura della persona interessata e per la conservazione e l’amministrazione del suo patrimonio” (art. 405 c.c.). Si pensi, quindi, al consenso informato ai trattamenti sanitari, alle questioni igienico-sanitarie, sociologiche, burocratiche, amministrative, giuridiche ed a quelle di tipo economico, gestionale, amministrativo e dei beni ed interessi personali..

{loadposition facebook}

Allegati

  Nome file Dimensione
Cassazione Civile Sez. I, 2-22 Aprile 2009 N° 9628 (610 KB) 610 KB
Corte di cassazione e amministrazione di sostegno una nuova pronuncia tante nuove riflessioni (464 KB) 464 KB