La Regione Sicilia con Legge N° 15 del 5 Novembre 2004, art. 22 che richiama le ll.rr. N° 68/81, N° 16/86 e 6/00, ha disciplinato l'erogazione dei servizi di assistenza agli alunni con disabilità.

Nello specifico, la con Nota Prot. N° 309 del 7 Marzo 2005 a firma dell’Assessore pro tempore, ha ribadito che il servizio di assistenza igienico-personale “… compete ai Comuni per l’inserimento dei minori con handicap o svantaggio nella scuola primaria e secondaria di primo grado, con inserimento precoce anche negli asili nido e scuole materne…” e, soprattutto, riconosce che “… in pratica, la riferita e recente disposizione legislativa regionale conferma la collocazione dell’assistenza di base in argomento tra i servizi essenziali ed obbligatori non derogabili che gli enti locali sono chiamati ad assicurare seppure di concerto ed a supporto, anche in via sussidiaria, delle istituzioni scolastiche…”.

E, ancora, si evidenzia l'ultima proposizione della nota in commento: “la riportata disposizione regionale non soleva, tuttavia, le Autorità scolastiche in indirizzo dall’obbligo di estendere ed accelerare i percorsi formativi dei collaboratori scolastici (art. 46 -98/01 CCNL).

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