Un ulteriore passo dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza è stato compiuto.
Le commissioni del Senato e della Camera dei Deputati hanno appena manifetato il parere favorevole, seppur manifestando alcune condizioni.
In allegato i documenti delle Commissioni Camere e Senato per esteso.
Queste in sintesi le condizioni poste dal Senato:
1) è necessario che,
nell'ambito dello schema, sia espressamente previsto che di quest'ultimo
costituiscono parte integrante le modalità di erogazione delle
prestazioni di assistenza protesica e dei dispositivi monouso (di cui
all'allegato A dell'Intesa summenzionata, allegato che dovrebbe essere
trasposto all'interno dello schema);
2) nell'ambito delle premesse
dello schema occorre siano espressamente menzionate le leggi in materia
di screening neo natali (n. 167 del 2016) e di cure palliative (n. 38
del 2010);
3) nell'articolo 38 dello schema, in tema di
parto-analgesia, è necessario sia inserito un riferimento espresso e non
equivocabile alla analgesia epidurale;
4) è necessario che sia espressamente contemplata, nell'ambito dello schema, l'assistenza podologica ai pazienti diabetici.
Mentre le condizioni della Camera sono:
1. all'articolo 4, comma
2, lettera d), sia previsto espressamente il diretto coinvolgimento
della persona con disabilità e della sua famiglia nella predisposizione
del percorso assistenziale;
2. sia garantita alle persone con
disabilità la continuità assistenziale di cui all'articolo 5 attraverso
il progetto individuale previsto dall'articolo 14 della legge n. 328 del
2000, che integri interventi sanitari, sociali e di tutela; 3.
nell'ambito dell'assistenza specialistica ambulatoriale di cui
all'articolo 15, con riferimento alle prestazioni elencate nel
nomenclatore di cui all'allegato 4, per una migliore interpretazione
delle tabelle sia premessa la legenda e sia riconsiderato il sistema per
branche specialistiche, in quanto si ravvisa il rischio di generare
dubbi interpretativi, nel senso che gli operatori potrebbero
erroneamente considerare non incluse determinate prestazioni sanitarie
ai fini dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa per i pazienti;
4.
siano modificati l'articolo 17, comma 1, e tutte le parti dello schema
di dPCM in cui la disabilità viene intesa come sinonimo di “minorazione,
affezione, patologia” e non come interazione tra le persone con
minorazione e barriere comportamentali ambientali che impediscono la
piena ed effettiva partecipazione alla società sulla base del principio
di uguaglianza;
5. al medesimo articolo 17, sia mantenuto il sistema
tariffario in luogo delle pubbliche procedure previste dallo schema di
decreto in esame, per l'acquisto di dispositivi audioprotesici e di
alcuni ausili di serie di cui all'allegato 5, elenchi 2A e 2B
(Carrozzina ad autospinta con due mani sulle ruote posteriori,
superleggera, a telaio rigido e a telaio pieghevole; carrozzina a spinta
con telaio basculante e sistema di supporto posturale a configurazione
regolabile; carrozzina ad autospinta sulle ruote posteriori pieghevole,
leggera, a verticalizzazione manuale oppure a verticalizzazione
elettrica; carrozzina elettronica a prevalente uso interno e ad uso
esterno; Modulo posturale per capo, per bacino, per tronco, per
tronco/bacino; Seggiolone a configurazione fissa e a configurazione
regolabile; Stabilizzatore per statica prona/eretta - modello per
assistiti in età evolutiva; stabilizzatore mobile per statica eretta e
per statica supina, con inclinazione regolabile; Passeggino riducibile;
Emulatori di mouse a Joystick, con il capo e con lo sguardo) che per le
loro caratteristiche e per le specifiche necessità funzionali
dell'utenza cui sono destinati necessitano di un percorso prescrittivo
individualizzato e di un appropriato percorso valutativo condotto da
un'équipe multidisciplinare nonché di un adeguato training all'uso, al
fine di garantire la massima personalizzazione e aderenza alle esigenze
degli utenti, obiettivi difficilmente raggiungibili mediante procedure
di gara;
6. all'articolo 38, comma 2, dopo le parole: “inclusa la
terapia del dolore e le cure palliative”, siano introdotte le seguenti:
“e gli interventi riabilitativi”;
7. al medesimo articolo 38, si
modifichi il comma 3, nel senso di prevedere che il parto in analgesia
(farmacologica o non) debba essere garantito in tutte le strutture in
cui ci sia un punto nascita; 8. nell'ambito delle malattie croniche di
cui all'articolo 53, che rinvia all'allegato 8, sia inserita
un'esenzione per patologia cronica per i disturbi di condotta e di
personalità (codici ICD9-CM 301, 312 e 314);
Il testo dei nuovi LEA, però, non ha trovato il favore di tutti. La FISH ha diffuso un comunicato dal titolo "Difficile emendare l'inemendabile".
Anffas ed AIPD, invece, hanno espresso commenti qui leggibili.
Per un approfondimento sul cammino dei LEA, rinviamo a questi approfondimenti:
http://www.studiolegalemarcellino.it/articolo/nuovi-lea-ok-da-conferenza-stato-regioni/
http://www.studiolegalemarcellino.it/articolo/i-lea-dopo-qlokq-delle-regioni-ed-in-attesa-del-mef/
Vedi documento allegato