Buona Scuola: Delega Inclusione, pubblicate le modifiche della Commissione

Le Commissioni VII (Cultura, scienza e istruzione) e XII (Affari sociali) della Camera hanno espresso parere favorevole allo schema di decreto legislativo recante norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (Atto n. 378), con alcune condizioni. Il testo è frutto di due mesi di lavoro e di confronto anche con le associazioni. Il testo del parere è leggibile sul sito della Camera (allegato 7, pagina 97).

Le principali modifiche apportate riguardano:

1) La famiglia dell'alunno, "dimenticata" nel precedente testo, torna ad avere un ruolo esplicito. Infatti, il PEI-Piano Educativo Individualizzato ora è «elaborato e approvato dai docenti contitolari o dall'intero consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti con responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'Istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l'alunno o studente con disabilità, e con il supporto dell'unità multidisciplinare», mentre nella prima bozza era deliberato dal solo collegio docenti. Insieme alla famiglia anche enti locali, associazioni e attori più vicini al ragazzo con disabilità trovano un loro riconoscimento.

2) Sparisce ovunque la locuzione «inclusione degli alunni e degli studenti con disabilità» sostituta da «inclusione scolastica».

3) Il numero massimo di alunni per classe, in presenza di alunni con disabilità, torna a 20;

4) Con riguardo alla continuità didattica la Commissione chiede al Governo di verificare la possibilità di ridurre il vincolo previsto e «di superarlo definitivamente al momento di entrata a regime della nuova disciplina della formazione iniziale e del reclutamento degli insegnanti». All’articolo 16 si aggiunge oggi che «al fine di garantire la continuità didattica durante l'anno scolastico, si applica l'articolo 462 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994»: almeno per tutto l’anno l’insegnante di sostegno dovrebbe rimanere lo stesso.

5) Cambiamenti sostanziali riguardano la parte centrale sulla certificazione e valutazione della disabilità. Così si leggono interi articoli del decreto soppressi e sostituiti con nuovi articoli, che vanno a modificare la legge 104 (commissioni mediche e accertamento della disabilità nell’età evolutiva). Se la prima bozza introduceva la valutazione diagnostico-funzionale (che andava a sostituire gli attuali profilo dinamico funzionale e diagnosi funzionale), ora il parere delle Commissioni VII e XII parla di un «profilo di funzionamento secondo i criteri del modello bio-psico-sociale dell’ICF, ai fini della formulazione del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 nonché per la definizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI)».

Si ricorda che il profilo di funzionamento è il documento propedeutico alla definizione del PEI come pure del progetto individuale (art. 14 legge 328/2000): le prestazioni contenute nel progetto individuale sono definite anche in collaborazione con la scuola.